Art. 1 Ragione sociale, sede e durata
1- E` costituita una associazione di pubblica utilità indipendente, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero e regolata secondo il presente statuto, avente la denominazione Phylax scritta e/o rappresentata in qualsiasi forma, carattere e dimensione, il cui logo è la lettera greca Φ, (d’ora in avanti indicata nel presente statuto come Associazione)
2- La sede dell’Associazione è in 6815 Melide, via al Doyro 6
3- L’Associazione può avere diverse filiali e/o succursali e/o sedi all’estero.
4- La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 Scopo
1- L’Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di tutela e valorizzazione dei principi di libertà, sovranità, giustizia, solidarietà, democrazia, indipendenza, pace, dignità, rispetto di ogni forma di vita, nel rispetto del Preambolo della Costituzione Federale Svizzera, in generale, ed in particolare, ma non unicamente, della salvaguardia e della osservanza da parte della Popolazione Svizzera, e degli Organi di Governo Federali e Cantonali, della Costituzione Federale della Confederazione Svizzera e delle Costituzioni dei singoli Cantoni.
2- A complemento di tali finalità è la ripetizione del Giuramento del Rütli.
3- L’Associazione si impegna per il raggiungimento dei propri scopi su una prospettiva mondiale, non solo nazionale e regionale.
Art. 3 Attività
1- Per conseguire i suoi scopi l’Associazione si impegna, sia in Svizzera che all’estero, senza che ciò costituisca limitazione degli scopi associativi, a:
1.1 In generale:
a) Organizzare e svolgere azioni dimostrative dirette e non violente in relazione a situazioni connesse agli scopi associativi;
b) Ricercare, rilevare ed intervenire in, situazioni attinenti agli scopi sociali sopra enunciati, stimolare e incrementare la pubblica attenzione ed informazione su tali situazioni tramite i canali di informazione cartacei ed elettronici, sviluppare e attuare attività di cooperazione del pubblico per le suddette operazioni;
c) Attivarsi direttamente in, e/o promuovere, sviluppare, organizzare, ricerche scientifiche, conferenze ed altre attività culturali educative e formative in relazione alle situazioni attinenti agli scopi associativi, ed erogare contributi e/o premi in denaro, sempre nel perseguimento degli scopi associativi;
d) Cooperare con le altre organizzazioni aventi scopi similari o compatibili, fornirecollaborazione e sostegno ad altre associazioni, sempre che ciò sia coerente e compatibile con gli scopi associativi propri e con il presente Statuto.
e) Proporre e sollecitare provvedimenti legislativi, proporre e sostenere azioni giudiziarie, sempre che ciò sia coerente e compatibile con gli scopi associativi e con il proprio status di associazione di utilità sociale.
f) Organizzare ed attuare tutte quelle attività e tutte quelle operazioni che siano necessarie e/o incidentali per:
i) il conseguimento delle finalità della Associazione, compresa l’edizione e la diffusione di pubblicazioni, la raccolta e l’accettazione di contributi e donazioni, l’acquisto, l’uso e la disponibilità di beni mobili ed immobili;
ii) assicurare i mezzi finanziari necessari alla Associazione per il raggiungimento dei propri scopi, compreso lo svolgimento di attività di ricerca e raccolta fondi (fundraising), il contrarre prestiti ed ottenere finanziamenti garantiti da beni od altrimenti.
g) Svolgere qualsiasi altra attività che sia direttamente o indirettamente connessa con I summenzionati scopi associativi di utilità sociale, inclusi interventi operativi diretti tramite propri membri, o volontari cooperanti, nei casi di rilevate situazioni esistenti o nascenti di alterazioni, mancato rispetto, disapplicazione, modifica, delle norme della Costituzione della Confederazione Svizzera o delle Costituzioni dei singoli Cantoni.
1.2. In particolare, a favore di:
a) Una società pacifica e che promuova la pace, plasmata da valori quali libertà, uguaglianza, fratellanza, trasparenza e tolleranza; e che sia sempre attiva nel perseguire e preservare i seguenti valori:
i) Indipendenza in materia di istruzione, scienza, politica, religione, cultura e salute
ii) I diritti di libertà di espressione, di stampa, di riunione, di credo e coscienza, e della libertà personale nel trattare malattia e salute con rispetto della propria integrità fisica e mentale.
iii) Il diritto del popolo sovrano ad una proporzionalità nell’agire dello Stato: il Popolo Sovrano, in quanto espressione del massimo potere, ha il diritto alla piena trasparenza in merito alle azioni dello Stato, ed il diritto di verifica e di partecipazione riguardo alle misure da esso messe in atto.
iv) Piena uguaglianza giuridica per tutti, indipendentemente da nazionalità, origine, sesso, colore della pelle, credo, età o patrimonio, in concomitanza ad una promozione della diversità culturale.
v) Rispetto e tutela di tutti gli esseri viventi
vi) Linguaggio ed azioni rispettose e pacifiche
b) Accordi nazionali e internazionali che siano stati conclusi democraticamente e che favoriscano la giustizia.
c) Interazione fraterna in ambito economico, nella produzione, nel commercio e nel consumo di beni e servizi. Le linee guida sono:
i) una economia orientata al bene comune,
ii) lavori significativi da cui risulti un valore aggiunto,
iii) attenzione al bene delle generazioni future nei campi sociale, economico e della salute,
iv) solidarietà e benessere per l’umanità nel suo insieme,
v) una valuta indipendente che garantisca l’anonimato del singolo individuo.
2- L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
Art. 4 Mezzi finanziari
1- Le attività della Associazione sono finanziate mediante:
1.1 I contributi sociali versati dai Soci
1.2 I contributi, lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in genere di privati cittadini e persone giuridiche, da qualsiasi Nazione provengano
1.3 I proventi derivanti dalle attività proprie connesse, accessorie e strumentali all’attività principale, esercitate in qualsiasi Nazione
1.4 Ogni altro contributo, offerta, lascito o donazione di beni mobili o immobili, elargiti da privati cittadini o persone giuridiche da qualsiasi Nazione provengano
2 – Il Consiglio Direttivo può, qualora non lo ritenga conforme ai principi associativi stabiliti dal presente Statuto, rifiutare l’erogazione, in una qualsiasi delle forme sopra citate, di contributi provenienti dai soggetti sopra indicati.
3 – L’Associazione, al fine di tutelare la propria indipendenza, per principio non accetta fondi da istituzioni governative centrali e locali e partiti politici.
4 – Per tutto il periodo di durata l’ Associazione non puó distribuire in alcun modo utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre associazioni con scopo sociale analogo.
5 – L’Associazione è obbligata a impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
6 – L’anno di esercizio corrisponde all’anno civile.
Art. 5 Responsabilità
La responsabilità dell’Associazione è limitata al proprio patrimonio sociale, è esclusa qualsiasi responsabilità personale dei Soci.
Art. 6 Soci
1- Il corpo sociale è composto da:
A) Soci Fondatori,
B) Soci Ordinari,
C) Soci Onorari,
tutti aventi i medesimi diritti e doveri verso l’Associazione.
A) Soci Fondatori
I) – Sono Soci Fondatori coloro i quali sono intervenuti nell’atto costitutivo o che sono stati nominati quali Soci Fondatori fino alla data di approvazione del presente statuto.
II) – Socio Fondatore si intende sia la persona fisica che abbia compiuto i 18 anni, sia la associazione, con o senza personalità giuridica, nella persona del rappresentante legale, sia qualsiasi persona giuridica, nella persona del rappresentante legale, che non rispecchino i casi di esclusione di cui all’art. 9.
III) – Lo status di Socio Fondatore è intrasmissibile.
IV) – Ogni Socio Fondatore può partecipare alle attività della Associazione prestando la propria opera in qualità di volontario, senza diritto ad alcun compenso, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali spese sostenute per l’attività di volontariato, preventivate ed accettate dal Consiglio Direttivo.
B) Soci Ordinari
I) – Possono essere Soci dell’Associazione chiunque – persona fisica – persona giuridica – associazione – ne condivide le finalità. I soci ordinari sono quindi distinti in due tipologie:
i) Soci individuali:
qualsiasi persona fisica di età superiore agli anni 18 indipendentemente dalla nazionalità;
ii) Soci collettivi:
qualsiasi associazione con o senza personalità giuridica, le persone giuridiche, di qualsiasi nazionalità, che condividono gli scopi della Associazione e sono attivi nella tutela e valorizzazione della natura e della biodiversità.
II) – Ogni Socio Individuale, ogni membro del Socio Collettivo può partecipare alle attività della Associazione prestando la propria opera in qualità di volontario, senza diritto ad alcun compenso, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali spese sostenute per l’attività di volontariato, preventivate ed accettate dal Consiglio Direttivo.
C) Soci Onorari
I) – Acquisiscono lo status di Socio Onorario, su proposta del Consiglio Direttivo alla Assemblea, le persone singole, le associazioni (nella figura del rappresentante legale) con o senza personalità giuridica, le persone giuridiche (nella persona del rappresentante legale) che si sono adoperate in maniera significativa a favore della Associazione sia con attività propria che con donazioni, lasciti o erogazioni liberali in genere, o che si sono particolarmente distinte in proprie attività con finalità analoghe a quelle della Associazione.
II) – I Soci Onorari sono liberati dal versamento della quota annuale, pur godendo di tutti i diritti derivanti dallo status di Socio.
III) – Ogni Socio Onorario può partecipare alle attività della Associazione prestando la propria opera in qualità di volontario, senza diritto ad alcun compenso, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali spese sostenute per l’attività di volontariato, preventivate ed accettate dal Consiglio Direttivo.
2 – A tutti i Soci è garantito:
a) il diritto di voto su qualunque decisione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria;
la partecipazione alla vita associativa e ai comitati di cui all’art. 10.D;
b) il diritto alla eleggibilità alle cariche direttive.
3 – L’adesione all’Associazione presuppone la piena accettazione da parte dei Soci dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti.
4 – I Soci hanno l’obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni assunte dagli Organi dell’Associazione.
5 – All’interno dell’Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
6 – E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
7 – L’Associazione non puó avvalersi, se non gratuitamente, di prestazioni professionali di servizi rese dai propri associati, fatto salvo quanto stabilito dall’art.10.B. cpv.13
8 – Lo status di Socio si acquista con l’iscrizione ed il versamento del contributo sociale annuale.
9 – Lo status di Socio ed i connessi diritti e doveri sono personali e non sono in alcun modo trasmissibili.
10 – Lo status di Socio, e i diritti correlati, cessano in caso di rinuncia, esclusione o decadenza conformemente alle disposizioni degli articoli 8 e 9 del presente statuto.
Art. 7 Adesione all’Associazione
1- Le organizzazioni che intendono aderire all’Associazione in qualità di Socio Collettivo devono farne richiesta al Consiglio direttivo per il tramite del Presidente.
a) Se non sussistono motivi di esclusione a norma dell’art. 9, o per fatti noti al Consiglio Direttivo e contrastanti con le finalità della Associazione il Consiglio Direttivo ammette temporaneamente la richiesta.
b) L’adesione si perfeziona col pagamento del contributo sociale annuale.
c) Se sussistono motivi di esclusione a norma dell’art. 9, o per fatti noti al Consiglio Direttivo ed in contrasto con le finalità dell’Associazione il Consiglio Direttivo respinge la richiesta, indicando succintamente le motivazioni e dandone comunicazione per il tramite del segretariato.
2- L’adesione all’Associazione di persone singole in qualità di Socio Individuale avviene previa domanda mediante l’apposito modulo in appendice A al Consiglio Direttivo per il tramite del Segretario, o direttamente on line tramite compilazione del modulo nella pagina “Aggregatii” del sito web „www.phylax-ch,org”.
a) Se non sussistono motivi di esclusione a norma dell’art. 9 o per fatti noti al Consiglio Direttivo e contrastanti con le finalità della Associazione, il Consiglio Direttivo ammette provvisoriamente la richiesta.
b) L’adesione si perfeziona col pagamento del contributo sociale annuale.
c) Se sussistono motivi di esclusione a norma dell’art. 9 o per fatti noti al Consiglio Direttivo e contrastanti con le finalità della Associazione, il Consiglio Direttivo respinge la richiesta indicando succintamente le motivazioni e ne da comunicazione per il tramite del segretariato.
d) Nel caso di iscrizione on line, se sussistono motivi di esclusione a norma dell’art. 9 o per fatti noti al Consiglio Direttivo e contrastanti con le finalità dell’Associazione, il Consiglio Direttivo annulla l’iscrizione restituendo al mittente l’importo del contributo sociale pagato.
3 – La ammissione o l’esclusione di un socio confermate provvisoriamente dal Consiglio Direttivo devono essere convalidate in ultima istanza dall’Assemblea.
4 – La decisione di non convalida o di esclusione per entrambe le tipologie di richiedenti l’adesione è inappellabile.
5 – In caso di non convalida della ammissione, l’importo del contributo sociale annuale già incassato viene restituito al mittente, se non già reso.
6 – L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e si conclude solamente nei casi previsti all’articolo 8.
7 – Il contributo sociale annuale minimo di adesione è fissato dal Consiglio Direttivo, e deve essere corrisposto annualmente, la prima volta all’atto dell’iscrizione alla Associazione, gli anni successivi entro 30 giorni dalla scadenza annuale precedente.
8 – I Soci possono autonomamente decidere di versare un contributo sociale maggiore di quello minimo, senza che ciò comporti acquisizione di maggiori diritti in seno all’Associazione rispetto agli altri Soci.
Art. 8 Perdita dello status di socio
1- Lo status di Socio per i Soci Individuali si perde:
a) per decesso;
b) a seguito di recesso previa comunicazione scritta;
c) per mancato versamento del contributo sociale annuale entro il termine previsto
d) per revoca da parte del Consiglio Direttivo a seguito di :
i) comportamento del Socio in contrasto con il presente statuto;
ii) non ottemperanza ai regolamenti o alle delibere assembleari ;
iii) atti che danneggino gravemente l’immagine o gli interessi dell’Associazione
2- Nel caso di revoca da parte del Consiglio Direttivo per i suddetti motivi, il Socio escluso può presentare reclamo alla prima Assemblea successiva alla revoca; il reclamo viene quindi discusso dall’Assemblea e la decisione derivante, votata a maggioranza assoluta dei presenti, è inappellabile.
3- Nessun diritto compete al Socio a seguito della perdita di tale status, e nessun diritto spetta agli eredi in caso di morte.
4- Lo status di Socio per i Soci Collettivi si perde:
a) a seguito di dimissioni
b) a seguito di scioglimento della persona giuridica
c) per mancato versamento del contributo sociale annuale entro il termine previsto
d) per revoca da parte del Consiglio direttivo per:
i) non ottemperanza ai regolamenti o alle delibere assembleari
ii) atti che danneggino gravemente l’immagine o gli interessi dell’Associazione.
5 – Nel caso di revoca da parte del Consiglio direttivo per i suddetti motivi, il Socio Collettivo escluso può presentare reclamo alla prima Assemblea successiva alla revoca; il reclamo viene quindi discusso dall’Assemblea e la decisione derivante, votata a maggioranza assoluta dei presenti, è inappellabile.
6- Nessun diritto compete al Socio Collettivo a seguito della perdita di tale status
Art. 9 Motivi di esclusione
1 – Non possono aderire all’Associazione, in qualità di Soci Collettivi:
a) i soggetti che, per statuto o per le attività svolte, si pongono in contrasto con gli scopi dell’Associazione
b) i partiti politici, le sezioni locali dei partiti politici
c) aziende o enti a scopo di lucro a prescindere dalla loro forma giuridica, eccettuate le piccole aziende familiari
2 – Non possono aderire all’Associazione, in qualità di soci individuali:
a) i soggetti che, per le attività svolte, si pongono in contrasto con gli scopi dell’Associazione
b) i soggetti che prendono parte attiva alla vita politica, rivestendo cariche in seno al proprio partito o cariche istituzionali a livello comunale, regionale e/o statale
c) i condannati con sentenza passata in giudicato per :
i) reati penali gravi contro la persona o contro il patrimonio,
ii) reati contro l’ambiente e/o gli animali,
iii) atti di terrorismo,
iv) preparazione, uso o spaccio di sostanze stupefacenti.
3- Non costituisce motivo di esclusione la confessione religiosa.
Art. 10 Organi
1- Gli Organi dell’Associazione sono:
A- l’Assemblea dei Soci,
B- il Consiglio Direttivo,
C- Il Segretariato
D- il Comitato consultivo (opzionale)
E- l’Ufficio di revisione dei conti (quando richiesto per legge)
A – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci (Assemblea) è organo deliberante e sovrano dell’Associazione. Di essa fanno parte tutti gli associati, dei quali essa rappresenta l’universalità. Le sue deliberazioni, assunte in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.
I) L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata da uno dei Co-Presidenti senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno quindici giorni prima della riunione.
II) All’atto della convocazione deve essere messa a disposizione degli Associati la documentazione relativa a tutti i punti trattati nell’Ordine del Giorno.
III) L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è condotta da uno dei Co-Presidenti della Associazione, in caso di impedimento di entrambi i Co-Presidenti da un altro membro del Comitato Direttivo. All’inizio di ogni seduta, uno dei Co-Presidenti dell’Associazione o chi lo sostituisce designa, ove necessario, degli scrutatori.
IV) Le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono valide se risulta presente in prima convocazione la maggioranza dei suoi componenti; altrimenti, in seconda convocazione da tenersi mezz’ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.
V) La presenza può essere fisica o tramite mezzi elettronici in tempo reale
VI) L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
VII) L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
i) risolve circa l’ammissione e l’esclusione dei soci;
ii) delibera sui criteri di conduzione e gestione dell’Associazione, cui il Consiglio Direttivo deve attenersi nello svolgimento delle sue funzioni;
iii) sancisce l’adozione dello Statuto;
iv) procede alla nomina, e alla revoca per giusta causa, dei membri del Consiglio Direttivo con una maggioranza di due terzi dei votanti;
v) delibera sul bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
vi) esamina e approva il rapporto annuale della Direzione, il rendiconto annuale e il rapporto di revisione
vii) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
viii) decide in ordine alla costituzione di eventuali comitati tecnici e scientifici con funzioni consultive e ne determina le modalità di organizzazione e di funzionamento;
ix) decide sui reclami in materia di revoca dello stato di Socio come da art. 8.
x) formula proposte al Consiglio Direttivo
VIII) L’Assemblea straordinaria viene convocata nei casi previsti dall’art. 10.A.XIII), e dall’art.12 dello Statuto.
IX) L’Assemblea straordinaria può essere convocata altresì per impellenti decisioni su richiesta di uno dei Co-Presidenti, del Comitato di Direzione, e/o su richiesta di almeno 1/5 degli associati, che devono comunicare per iscritto le ragioni della convocazione alla Segreteria.
X) L’Assemblea Straordinaria deve avere luogo entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta.
XI) Le riunioni dell’Assemblea straordinaria, sono valide se risulta presente la maggioranza dei Soci, in prima convocazione, altrimenti in seconda convocazione da tenersi mezz’ora dopo la prima qualunque sia il numero degli intervenuti.
XII) La presenza può essere fisica o tramite mezzi elettronici in tempo reale.
XIII) L’Assemblea straordinaria:
i) delibera sulle modifiche dello Statuto associativo;
ii) delibera sullo scioglimento e liquidazione dell’Associazione;
iii) delibera sugli argomenti che, per legge o per statuto, non siano di competenza dell’Assemblea ordinaria.
iv) delibera sugli argomenti proposti nella richiesta di Assemblea straordinaria dal/dai Co-Presidente/i, dal Comitato Direttivo o dai Soci, compresa la nomina dei Soci Onorari.
XIV) I verbali delle Assemblee sono redatti dal Segretario dell’Assemblea e controfirmati da almeno uno dei Co-Presidenti e dal Segretario e sono custoditi presso la Direzione.
XV) Diritto di voto all’Assemblea
i) All’Assemblea hanno diritto di partecipare i Soci Fondatori, i Soci Onorari, tutti i Soci Individuali e i rappresentanti designati dai Soci Collettivi.
ii) Ogni partecipante all’Assemblea dispone di un solo voto.
iii) E`esclusa la delega del diritto di voto.
XVI) L’Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno salvo i casi in cui sono richieste maggioranze diversamente qualificate ai sensi del presente statuto.
XVII) .L’Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole della metà dei presenti più uno, salvo i casi di delibera di modifica dello statuto associativo, per i quali occorre il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, e di delibera di scioglimento e liquidazione dell’associazione, per i quali occorre il voto favorevole dei 3/4 dei presenti, ed almeno la maggioranza dei voti cui hanno diritto i Soci Fondatori.
XVIII) In caso di parità di voti decide il voto di almeno uno dei Co-Presidenti o del Presidente dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria.
XIX) La partecipazione dei Soci all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria non è da considerarsi come attività della Associazione e non da diritto ad alcun rimborso spese.
B- Il Consiglio Direttivo
I) Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di indirizzo dell’attività dell’Associazione. Esso è composto da 2 – 10 membri, inclusi i Co-Presidenti, il Direttore Esecutivo, il Cassiere ed il Segretario.
a) I Soci Fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, tranne espressa rinuncia scritta.
b) l’Assemblea elegge i Consiglieri tra i candidati Soci Individuali e i candidati designati dai Soci Collettivi; almeno un Consigliere è eletto fra i candidati Soci Individuali, tranne che per le nomine della prima sessione, decise nell’Assemblea Costitutiva dei Soci Fondatori.
c) In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di più di due Consiglieri, il Consiglio Direttivo decade e i restanti Consiglieri sono tenuti a convocare senza indugio l’Assemblea, affinché quest’ultima provveda ad eleggere nuovamente l’intero Consiglio Direttivo.
d) Il Consiglio elegge al suo interno i Co-Presidenti, il Direttore Esecutivo, il Cassiere ed il Segretario e decide altresì della eventuale revoca di tali cariche per giusta causa.
e) Ciascun membro del Consiglio rimane in carica per quattro esercizi, decorrenti dalla data della sua nomina, e decade dopo l’approvazione del quarto bilancio di sua competenza.
f) I componenti del Consiglio, Co-Presidenti, Direttore Esecutivo, Cassiere e Segretario inclusi sono rieleggibili consecutivamente per massimo altre due volte.
g) In caso di termine anticipato della carica dovuto a decadenza del Consiglio Direttivo, la rieleggibilità dei componenti del Consiglio, dei Co-Presidenti, del Direttore Esecutivo, del Cassiere e del Segretario è consentita per una terza volta consecutiva.
h) Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, da almeno uno dei Co-Presidenti e, in caso di suo impedimento, dal Direttore Esecutivo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a cinque giorni.
i) Il Consiglio Direttivo deve ritenersi validamente convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno due suoi componenti effettuata nei termini di cui sopra.
l) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti.
m) La presenza può essere sia fisica che tramite mezzi elettronici in tempo reale.
n) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di almeno uno dei Co-Presidenti o, in sua assenza, del Direttore Esecutivo.
o) La posizione di Membro del Consiglio non dà diritto ad alcun compenso, salvo che, in ragione della carica ricoperta, al rimborso di una eventuale perdita di guadagno e delle spese sostenute e debitamente preventivate, accettate dal Consiglio e documentate.
p) Al Consiglio, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, in conformità alla legge ed allo Statuto, competono tutte le decisioni relative all’attuazione degli scopi sociali che non siano attribuiti per statuto o per legge ad altri organi, in particolare:
i) la pianificazione e approvazione delle attività dell’Associazione;
ii) l’attuazione delle decisioni adottate dall’Assemblea;
iii) la fissazione dell’ammontare del contributo sociale;
iv) la pianificazione e lo svolgimento di tutte le attività economiche e finanziarie inerenti alla vita della Associazione, compreso l’accettazione o il rifiuto di fondi, lasciti, donazioni ed erogazioni varie, e la gestione delle attività di fundraising;
v) la supervisione degli obiettivi operativi dell’associazione e della gestione operata dal Direttore Esecutivo e dal Cassiere;
vi) la direzione e la valutazione delle attività del segretariato;
vii) l’assunzione di personale;
viii) la fissazione dell’assemblea dei soci;
ix) l’allestimento e l’approvazione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell’anno in corso e il regolare monitoraggio dello stesso su base periodica durante l’anno di competenza;
x) la preparazione e l’approvazione del rendiconto finanziario annuale
xi) il conferimento di mandati a soci e persone esterne alla Associazione
xii) la redazione di eventuali regolamenti interni all’associazione sulle materie di sua competenza;
xiii) la nomina del Direttore Esecutivo, del Cassiere e del Segretario e la determinazione dei rispettivi compiti e dei poteri; nonché la eventuale revoca delle loro cariche.
xiv) la vigilanza in ordine all’integrità dell’Associazione e alla regolarità operativa della struttura della stessa;
xv) l’adozione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell’Associazione;
xvi) l’osservazione e la promozione del rispetto degli scopi dell’Associazione da parte di tutti gli associati.
xvii) la decisione riguardo alla costituzione di eventuali comitati con funzioni consultive, determinandone le modalità di organizzazione e di funzionamento, e la nomina dei rispettivi componenti, qualora non già deciso dalla Assemblea; tale decisione deve essere convalidata dall’Assemblea.
xviii) L’accettazione o il respingimento provvisori di nuovi soci
q) Il Consiglio può delegare l’esecuzione di alcuni compiti al Segretariato, a singoli Consiglieri o a consulenti esterni.
II) I Co-Presidenti
a) I Co-Presidenti, sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
b) Ai Co-Presidenti anche singolarmente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, loro inoltre, anche singolarmente:
i) convocano le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo;
ii) presiedono le adunanze del Consiglio Direttivo;
iii) presentano il rapporto di attività annuale all’Assemblea dei Soci;
iv) rappresentano, singolarmente o insieme l’Associazione verso l’esterno;
v) supervisionano le attività del Segretariato e degli eventuali comitati;
vi) eseguono le decisioni del Consiglio direttivo, direttamente o tramite il Segretariato.
III) Il Cassiere
a) Il Cassiere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
b) È responsabile delle finanze e della contabilità dell’Associazione, allestisce il preventivo e il rendiconto finanziario e li presenta annualmente all’Assemblea dei Soci.
c) Per lo svolgimento dei suoi compiti il Cassiere può valersi di collaborazione di persone esterne alla associazione, assunte su sua richiesta dal Consiglio Direttivo.
d) Questa carica è abbinabile, per la stessa persona, ad una sola altra nell’ambito del Consiglio Direttivo.
IV) Il Direttore Esecutivo
a) Il Direttore Esecutivo è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.
b) Collabora con i Co-Presidenti ed è responsabile nei confronti del Consiglio Direttivo della attuazione pratica delle decisioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea, della organizzazione operativa, della attuazione delle attività dell’Associazione, e della soluzione dei problemi ad esse connessi.
c) E’ responsabile della gestione e della conduzione del personale assunto, del marketing e delle attività di fundraising.
d) Opera nel rispetto dei propri compiti e doveri stabiliti nel mandato che riceve dal Consiglio Direttivo.
e) Questa carica è abbinabile, per la stessa persona, ad una sola altra nell’ambito del Consiglio Direttivo.
C – Il Segretariato
Per poter svolgere al meglio le sue funzioni l’Associazione si dota di un Segretariato che può essere proprio o rappresentato da un’associazione tra i Soci Fondatori.
I) Il Segretariato è un organo ausiliario al servizio dell’Associazione e ha il compito di coadiuvare il Consiglio Direttivo, il Direttore Esecutivo e il Comitato consultivo nelle loro funzioni. Inoltre, il Segretariato svolge anche tutti quei compiti necessari al funzionamento dell’Associazione per raggiungere i suoi scopi, nonché redige i verbali delle Assemblee.
II) Il Segretariato è rappresentato/retto da un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.
III) La carica di Segretario è abbinabile, per la stessa persona, ad una sola altra nell’ambito del Consiglio Direttivo.
IV) Nel Segretariato possono essere assunte dal Comitato persone esterne all’Associazione, per aiuto al Segretario
D – Il Comitato Consultivo
Il Comitato Consultivo, se, ma non necessariamente, nominato, è un organismo consultivo e di supporto tecnico che sostiene il Consiglio Direttivo nella valutazione e/o elaborazione di progetti concreti e strategie indirizzate al raggiungimento dello scopo sociale.
I) Il Comitato Consultivo viene nominato dall’ Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
II) Possono far parte del Comitato consultivo i tecnici o gli studiosi in ambito legale, medico, scientifico, economico, ambientale o persone che hanno un’esperienza e competenza riconosciuta in tali ambiti o in settori ritenuti importanti dal Consigli Direttivo.
III) Compiti, funzioni e modalità di nomina al Comitato Consultivo sono stabiliti in un apposito regolamento stabilito dall’organo che ne decide la nomina.
IV) La procedura di consultazione è applicata ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo.
E- L’Ufficio di Revisione
Quando si renda necessario per legge, l’Ufficio di revisione è composto da un ufficio fiduciario esterno incaricato della revisione con mandato del Consiglio Direttivo.
I) Esso allestisce un rapporto all’attenzione dell’Assemblea circa lo stato patrimoniale e il conto d’esercizio.
II) Il mandato scade la prima volta dopo quattro anni, e può essere rinnovato per lo stesso periodo.
Art. 11 Diritto di Firma
1- L’Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due di rispettivamente ognuno dei due Co-Presidenti, del Direttore Esecutivo, del Cassiere.
Art. 12 Scioglimento dell’Associazione
1- Lo scioglimento dell’associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile e qualora l’Assemblea straordinaria lo deliberi.
2- L’Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori.
3- Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale al beneficio dell’esenzione fiscale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 13 Parità di diritti
Tutti i sostantivi e le cariche riferentesi al maschile a persone nel presente Statuto si devono intendere, in ossequio alla parità di diritti fra i sessi, sia al maschile che al femminile
Art. 14 Diritto applicabile
1- Per quanto non espressamente stabilito dalle norme del presente statuto, si applicano le disposizioni dell’art. 60 e seg. del CCS.
2- In generale è applicabile il Diritto Svizzero.
3- Il Foro competente è quello di Lugano.
15 Entrata in vigore
Il presente statuto è stato modificato nell’ambito dell’Assemblea Generale Straordinaria del 19 gennaio 2022, data da cui entra altresì in vigore.
Melide, 19 gennaio 2022
La/il Co-Presidente
La/il Direttore Esecutivo
Appedice “A”
ASSOCIAZIONE PHYLAX
c.att. COMITATO DIRETTIVO
Via al Doyro 6
6815 MELIDE
DOMANDA DI ADESIONE
(scrivere in stampatello per favore)
La/il sottoscritta/o
Nome
Cognome
Nata/o il
Residente a
Codice postale
In via
nr.
Titolo di studio
Professione
Indirizzo email
Nr. di telefono:
Prefisso
Avendo letto lo Statuto della Associazione “Phylax”, e particolarmente la clausola 9.2 riguardante i motivi di esclusione dall’adesione alla Associazione “Phylax”, dichiara ;
di non rientrare in alcuno dei casi previsti dall’art. 9.2 capoversi da a) a C) dello Statuto;
di essere pienamente consapevole delle conseguenze penali e civili a seguito di dichiarazione mendace;
di essere □ non essere □ disponibile a cooperare attivamente in qualità di volontaria/o per il raggiungimento degli scopi sociali
chiede pertanto di aderire alla Associazione Phylax a partire dalla data del pagamento del contributo sociale annuo libero, al minimo di CHF 40.
In fede
Firma
Luogo e data
(Spedire per posta)